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Sez. L, Sentenza n. 7638 del 21/04/2004 (Rv. 572225 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Opposizione a sanzione amministrativa e riduzione dell'ammontare della sanzione da parte del giudice - Soccombenza della amministrazione opposta - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572225-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

Quando con ordinanza - ingiunzione sia stata irrogata una sanzione amministrativa, e tale sanzione sia stata ridotta a seguito di opposizione, ai fini del riparto delle spese processuali l'Amministrazione non può ritenersi soccombente, così come non è configurabile soccombenza, neppure parziale, nell'ipotesi di riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 23/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)