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Sez. 2, Sentenza n. 199 del 11/01/1979 (Rv. 396267 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - DIVIETO DI APERTURA A MENO DI UN METRO E MEZZO - ESISTENZA DI UNA STRADA SUL FONDO DEL VICINO NON SOGGETTA AD USO PUBBLICO O NON GRAVATA DA SERVITU DI PASSAGGIO A FAVORE DI COLUI CHE HA APERTO LA VEDUTA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396267-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE - DIVIETO DI APERTURA A MENO DI UN METRO E MEZZO - ESISTENZA DI UNA STRADA SUL FONDO DEL VICINO NON SOGGETTA AD USO PUBBLICO O NON GRAVATA DA SERVITU DI PASSAGGIO A FAVORE DI COLUI CHE HA APERTO LA VEDUTA - IRRILEVANZA.*

Il primo comma dell'art 905 cod civ, che vieta l'apertura di vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso del vicino se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo, si applica anche alla parte di fondo alla quale il proprietario ha conferito struttura di strada, ove la stessa non sia soggetta ad uso pubblico o non sia gravata di servitu di passaggio a favore di colui che ha aperto la veduta irregolare. (V 2415/73, mass n 365800).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)