Sez. 1, Sentenza n. 2415 del 24/09/1973 (Rv. 365800 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - STRADA PRIVATA TRA FONDI - SOGGEZIONE A SERVITU DI PASSAGGIO - LARGHEZZA SUPERIORE A M UNO E CINQUANTA - APERTURA DI VEDUTE SULLA STRADA - DIRITTO DEL TITOLARE LA SERVITU.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - IN GENERE - STRADA PRIVATA TRA FONDI - SOGGEZIONE A SERVITU DI PASSAGGIO - LARGHEZZA SUPERIORE A M UNO E CINQUANTA - APERTURA DI VEDUTE SULLA STRADA - DIRITTO DEL TITOLARE LA SERVITU.*
Quando tra due fondi o edifici vicini vi sia una via privata appartenente a uno dei frontisti e assoggettata a servitu di passaggio a favore dell'altro e la strada abbia una larghezza superiore a metri uno e cinquanta il titolare di detta servitu puo aprire legittimamente vedute sulla strada, dovendo, in tal caso, ritenersi osservata la distanza prevista dall'art 905 cod civ e cio perche il fondo del vicino, essendo assoggettato a servitu di strada a favore dell'altro, e esposto in conseguenza di siffatta situazione a intromissioni ben maggiori di quelle derivabili dall'apertura di vedute. (Conf 3365/69, mass n 343440; 3752/68, mass n 337121, 2375/68, mass (Conf n 334722; contra 2827/73 delle su; 2173/69, mass n 341435).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)