Sez. 1, Ordinanza n. 13163 del 14/05/2024 (Rv. 671455-01)
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE | Morte del socio - Scioglimento del rapporto e diritto alla liquidazione della quota - Art. 2289 c.c. - Crediti del de cujus - Divisione fra i coeredi - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio di tutti i coeredi - Esclusione.
SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - IN GENERE
Nelle società di persone, la morte di uno dei soci, determinando lo scioglimento del suo rapporto particolare con la società e l'acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., fa sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società, che non si divide automaticamente in ragione delle rispettive quote, ma entra a far parte della comunione ereditaria e può essere fatto valere, nella sua interezza, da ciascuno dei partecipanti singolarmente, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.
Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 752
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)