Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017 (Rv. 646949 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI, ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI | Crediti del "de cuius" - Richiesta del coerede in misura integrale o "pro quota" - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario tra i coeredi – Esclusione - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI, ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI
Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell’ambito dell’eventuale e distinta procedura di divisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)