Sez. 1, Sentenza n. 5514 del 12/10/1988 (Rv. 460113 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE CON RICORSO AL PRETORE E CON CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE - LITISPENDENZA - GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RAFFRONTO TRA LA DATA DEL DEPOSITO DEL RICORSO E LA DATA DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONI PECUNIARIE - OPPOSIZIONE CON RICORSO AL PRETORE E CON CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE - LITISPENDENZA - GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RAFFRONTO TRA LA DATA DEL DEPOSITO DEL RICORSO E LA DATA DELLA NOTIFICA DELLA CITAZIONE.*
Qualora, avverso il provvedimento amministrativo che intimi il pagamento di una somma di denaro, il privato proponga opposizione con ricorso al pretore, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ed altresì con citazione ordinaria davanti al tribunale, l'individuazione del giudice preventivamente adito al fine dell'Obbligo dell'altro di dichiarare la litispendenza a norma dell'art. 39 cod. proc. civ., deve essere effettuata sulla base del raffronto della data del deposito del ricorso con quella della notificazione della citazione, considerato che, nei procedimenti che si instaurano con ricorso, e per il caso in cui la notificazione del relativo atto, dopo il deposito in cancelleria, sia affidata allo ufficio (come previsto per detta opposizione dell'art. 23 secondo comma della citata legge), il deposito stesso esaurisce l'iniziativa della parte istante ed è di per sè idoneo ad investire il giudice adito del potere-dovere di pronunciare sulla domanda, svolgendo così, al suddetto fine, una funzione analoga alla notificazione della citazione nel rito ordinario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)