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Sez. 1, Sentenza n. 11104 del 16/11/1990 (Rv. 469783 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEI PREMI ASSICURATIVI INCASSATI - APPLICAZIONE DI AMMENDA - OPPOSIZIONE DAVANTI AL PRETORE EX ART. 22 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - CONTEMPORANEA OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE - LITISPENDENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469783-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - RITARDO NELLA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEI PREMI ASSICURATIVI INCASSATI - APPLICAZIONE DI AMMENDA - OPPOSIZIONE DAVANTI AL PRETORE EX ART. 22 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - CONTEMPORANEA OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE - LITISPENDENZA - ESCLUSIONE.*

Qualora, avverso il provvedimento amministrativo che intimi il pagamento di una somma di danaro a titolo di "ammenda", ai sensi dell'art. 123 del R.d. 4 gennaio 1925 n. 63, per ritardata comunicazione al ministero dell'industria dei premi assicurativi incassati, una compagnia di Assicurazione proponga opposizione con ricorso al pretore, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ed inoltre proponga opposizione ad ingiunzione fiscale con citazione dinanzi al tribunale, ex art. 3 del R.d. 14 aprile 1910 n. 639, non sussiste identità tra i due giudizi, e quindi non vi è luogo a dichiarazione di litispendenza, secondo l'art. 39 cod. proc. civ., atteso che attraverso l'opposizione all'ordinanza applicativa della sanzione amministrativa si esercita un'Azione (costitutiva) di impugnazione del provvedimento sanzionatorio, mentre l'opposizione ad ingiunzione fiscale è un'Azione di accertamento dell'inesistenza del credito dell'amministrazione. (V 6335/88, mass n 460673; (V 5927/88, mass n 460391; (V 5514/88, mass n 460113).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 04/01/1925 num. 63 art. 123, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)