Sez. 2, Sentenza n. 22356 del 22/02/2023 Ud. (dep. 23/05/2023) Rv. 284741 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' | Valutazione delle conseguenze dell'evento - Reati contro il patrimonio - Esclusione - Reati determinati da motivi di lucro - Necessità - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA'
L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile nei delitti contro il patrimonio ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle possibili conseguenze dell'evento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva negato la concessione di tale attenuante in un caso di rapina di una fiala di metadone in ragione delle possibili conseguenze dell'illecito sotto il profilo del rischio per la salute pubblica e dell'impossibilità di sottoporre a valutazione economica il farmaco, non liberamente commerciabile, ma razionato dal servizio sanitario nazionale secondo criteri terapeutici).
Cod. Pen. art. 62 lett. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)