diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 5134 del 13/05/1997 Ud. (dep. 31/05/1997) Rv. 208160 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Valutazione delle conseguenze dell'evento - Reati contro il patrimonio - Esclusione - Reati determinati da motivi di lucro - Necessità - Fattispecie: furto di farmaci ipnotici, applicabilità dell'attenuante.
Stato
decisa il 1997-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208160-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

Nei delitti contro il patrimonio l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dalla gravità delle conseguenze dell'evento poiché la legge 7 febbraio 1990 n. 19, prevedendo l'estensione dell'attenuante ai delitti determinati da motivi di lucro, solo per questi ha fissato il limite ulteriore della particolare tenuità anche dell'evento conseguente (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto che dovesse essere applicata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in una ipotesi di furto in ospedale, da parte di un tossicodipendente, di farmaci ipnotici per un ridotto valore commerciale, indipendentemente dalla pericolosità del farmaco sottratto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 07/02/1990 num. 19 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)