Sez. 3, Sentenza n. 4303 del 02/07/1981 (Rv. 414989 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - FATTISPECIE (ACQUISTO DI UN IMMOBILE OCCUPATO; DOMANDA DI RILASCIO PROPOSTA DALL'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DEL DETENTORE, RAPPRESENTANTE DEL VENDITORE NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA; LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DETENTORE; CONDIZIONI).*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - FATTISPECIE (ACQUISTO DI UN IMMOBILE OCCUPATO; DOMANDA DI RILASCIO PROPOSTA DALL'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DEL DETENTORE, RAPPRESENTANTE DEL VENDITORE NEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA; LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL DETENTORE; CONDIZIONI).*
Il potere di interpretare e qualificare la domanda giudiziale rientra fra i compiti del giudice del merito, il quale deve individuarne il contenuto con riguardo al cosiddetto petitum sostanziale perseguito dalla parte nei termini emergenti dall'atto di citazione e dalle eventuali trasformazioni delle originarie richieste, precisate e chiarite nelle conclusioni definitive, da cui possa trarsi la concreta portata dell'Azione e l'effettiva intenzione della parte medesima. (nella specie, la suprema Corte ha reputato corretta l'interpretazione del giudice del merito che la domanda di rilascio di un immobile, proposta dall'acquirente nei confronti del detentore, il quale nel contratto di compravendita aveva agito quale rappresentante dell'alienante, si fondava non sull'Obbligo di consegna ex art 1476 n 1 cod civ, bensi sulla occupazione senza titolo da parte del detentore medesimo, del quale veniva conseguentemente affermata la legittimazione ad causam). (Conf 4808/79, mass n 401417).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)