Sez. 3, Sentenza n. 4808 del 19/09/1979 (Rv. 401417 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A DOMANDA FORMULATA CON RIFERIMENTO DELLA PARTE ALL'ART 483 COD PROC CIV, MA INTERPRETATA COME OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A DOMANDA FORMULATA CON RIFERIMENTO DELLA PARTE ALL'ART 483 COD PROC CIV, MA INTERPRETATA COME OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
Al fine d'individuare il concreto contenuto della domanda giudiziale, occorre accertare la sostanziale portata di essa attraverso l'indagine sull'effettiva intenzione della parte istante, quale risulta, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte stessa mira con la sua pretesa e tenuto conto altresi delle eventuali modifiche e trasformazioni che la domanda ha subito nelle more del giudizio. L'interpretazione datane dal giudice di merito - che, in relazione alla denuncia del vizio di ultrapetizione, la suprema Corte puo e deve controllare attraverso l'esame diretto degli Atti processuali - non e sindacabile in Sede di legittimita, qualora sia stata correttamente condotta alla stregua dei principi sopra indicati. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione dei giudici del merito, che, nonostante l'iniziale riferimento della parte all'art 483 cod proc civ, avevano qualificato la domanda, non come istanza di limitazione dei mezzi di espropriazione, bensi come opposizione all'esecuzione, rigettandola). (V 3904/77, mass n 387597 sulla seconda parte; (V 2639/75, mass n 376604; (Conf 2524/77, mass n 386244 sulla prima parte; (Conf 2432/75, mass n 376313).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)