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Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 14/12/1979 (Rv. 403266 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO AGRARIO - REDDITO IMPONIBILE (OGGETTO) - PROVENTI DI UN'ATTIVITA ESPLICATA SU FONDO RUSTICO - TASSABILITA COME REDDITO AGRARIO - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DI FUNGHI - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA SUL REDDITO AGRARIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403266-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO AGRARIO - REDDITO IMPONIBILE (OGGETTO) - PROVENTI DI UN'ATTIVITA ESPLICATA SU FONDO RUSTICO - TASSABILITA COME REDDITO AGRARIO - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DI FUNGHI - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA SUL REDDITO AGRARIO - CONDIZIONI.*

Affinche i proventi di un'attivita esplicata su fondo rustico siano tassabili come reddito agrario, ai sensi ed agli effetti degli artt 62 e 65 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, e non come reddito di ricchezza mobile, si richiede che tale attivita, oltreche riferibile al proprietario od al titolare di altro diritto reale sull'immobile, si traduca in uno sfruttamento della potenzialita produttiva del fondo medesimo, come terreno agricolo, mediante coltivazione, o silvicultura, od allevamento del bestiame, ovvero anche manipolazione, trasformazione od alienazione di prodotti agricoli, purche nei limiti dell'Esercizio normale dell'agricoltura, secondo la tecnica che la governa. Pertanto, i proventi di un'attivita di coltivazione di funghi possono considerarsi come reddito agrario, ai fini indicati, solo quando questa attivita utilizzi il fondo agricolo in quanto tale, direttamente, come nel caso di porzioni di terreno che abbiano caratteristiche adatte a far germinare artificialmente i funghi, oppure indirettamente, avvalendosi in via preminente, per tale germinazione, dello humus del fondo stesso, e non anche, pertanto, quando lo sfrutti come mera area per l'impianto di opifici e l'impiego di materiali estranei.*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 62, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 65, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)