Sez. 3, Sentenza n. 166 del 08/01/1981 (Rv. 410568 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - CESSIONE CONTESTUALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SEDE DELLA AZIENDA - OBBLIGHI DEL CESSIONARIO E DEL CEDENTE NEI CONFRONTI DEL LOCATORE - PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DEL CEDENTE - DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CESSIONARIO.*
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - CESSIONE CONTESTUALE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SEDE DELLA AZIENDA - OBBLIGHI DEL CESSIONARIO E DEL CEDENTE NEI CONFRONTI DEL LOCATORE - PAGAMENTO DEL CANONE DA PARTE DEL CEDENTE - DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL CESSIONARIO.*
L'art 5, secondo comma, della legge 27 gennaio 1963 n 19 sulla tutela dell'avviamento commerciale, consente all'imprenditore, che cede la propria azienda, di cedere, insieme, anche il contratto di locazione (e quindi la propria posizione di conduttore) dell'immobile nel quale e ubicata la stessa azienda. Il cessionario del contratto di locazione subentra automaticamente - salvo espresso patto contrario - in tutte le obbligazioni del rapporto locatizio che siano state assunte dal conduttore che resta obbligato in solido al cessionario al pagamento del canone di locazione, tanto che quest'ultimo, convenuto in rivalsa dal cedente che ne abbia effettuato il pagamento al locatore, non puo sottrarsi all'Obbligo di integrale rimborso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2559, Cod. Civ. art. 2560, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)