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Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 22/07/1968 (Rv. 335118 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - IN GENERE - CRITERI DI RIPARTIZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335118-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - IN GENERE - CRITERI DI RIPARTIZIONE.*

A norma dell'art. 1123 cod.civ., le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle cose comuni e per la prestazione dei servizi di interesse generale comune sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta di ciascuno e cio per il motivo che alcune parti dell'edificio, e fra esse l'androne, sono necessarie alla sua esistenza, ed altre parti, oltre all'esistenza, contribuiscono alla sicurezza dello stabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)