Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 22/07/1968 (Rv. 335118 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - IN GENERE - CRITERI DI RIPARTIZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - IN GENERE - CRITERI DI RIPARTIZIONE.*
A norma dell'art. 1123 cod.civ., le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle cose comuni e per la prestazione dei servizi di interesse generale comune sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta di ciascuno e cio per il motivo che alcune parti dell'edificio, e fra esse l'androne, sono necessarie alla sua esistenza, ed altre parti, oltre all'esistenza, contribuiscono alla sicurezza dello stabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)