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Sez. 2, Sentenza n. 2328 del 06/06/1977 (Rv. 386037 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - SPESE DI RICOSTRUZIONE - IN GENERE - PROPRIETARI DI LOCALI FORNITI DI UN ACCESSO DIVERSO DALL'ANDRONE E DAL VANO SCALE - OBBLIGO DI CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE A DETTI BENI COMUNI - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386037-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SOGGETTI OBBLIGATI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE - SPESE DI RICOSTRUZIONE - IN GENERE - PROPRIETARI DI LOCALI FORNITI DI UN ACCESSO DIVERSO DALL'ANDRONE E DAL VANO SCALE - OBBLIGO DI CONCORSO NELLE SPESE RELATIVE A DETTI BENI COMUNI - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Ove nell'edificio condominiale siano compresi locali forniti di un accesso diverso dall'androne e dal vano scale, anche i proprietari di detti locali sono tenuti - in difetto di difformi clausole del regolamento di condominio - a concorrere alle spese di manutenzione (ed, eventualmente, di ricostruzione) dell'androne e delle scale, in rapporto e proporzione all'utilita che anche essi possono, in ipotesi, trarne quali condomini, e cio sia avuto riguardo all'uso, ancorche ridotto, che possono fare dell'androne e delle scale per accedere, come e loro diritto, nei locali della portineria e al tetto o lastrico solare, sia avuto riguardo all'Obbligo e alle connesse responsabilita che anch'essi hanno, quale condomini, di prevenire e rimuovere ogni possibile situazione di pericolo che possa derivare alla incolumita degli utenti dalla inefficiente manutenzione dei suddetti beni comuni. In particolare, per le ragioni esposte, alle spese di illuminazione dell'androne e delle scale devono concorrere, ancorche in misura ridotta, pure i condomini, quali i proprietari di autorimesse e di botteghe, che non ne usufruiscono per accedere alle loro proprieta esclusive. (V 2622/68, mass n 335118).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)