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Sez. T, Ordinanza n. 23528 del 19/08/2025 (Rv. 676269-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE
Stato
decisa il 2025-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676269-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE

ECCEZIONI - IN GENERE Motivi di ricorso - Integrazione - Limiti - Deducibilità in una memoria successiva all'atto introduttivo - Preclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'integrazione dei motivi di ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammessa soltanto ove resa necessaria dal deposito, ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario, di documenti non conosciuti, sicché non può avvenire con una memoria successiva allorquando il vizio dedotto, siccome desumibile dallo stesso atto impugnato o ricollegato ad atti e documenti a conoscenza del contribuente, avrebbe potuto essere fatto valere già con il ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di una preclusione processuale sottratta alla disponibilità delle parti, che non può essere sanata neppure dal comportamento dell'amministrazione che accetti di difendersi sul punto. (Nella specie, in applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva posto a fondamento della decisione censure di nullità dell'avviso di accertamento - per asserita mancanza del verbale di chiusura delle operazioni e per mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - sebbene le stesse fossero inammissibili, perché proposte tardivamente con una memoria successiva al ricorso introduttivo del giudizio di prime cure).

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)