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Sez. 5, Sentenza n. 12442 del 08/06/2011 (Rv. 618422 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE | Eccezione di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di accertamento - Deducibilità con i motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Accettazione del contraddittorio da parte dell'Amministrazione - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618422-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, non rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale, non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell'Amministrazione di accettazione del contraddittorio nel merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)