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Sez. 5, Ordinanza n. 933 del 19/03/1992 Cc. (dep. 29/05/1992) Rv. 190470 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Ordinanza di archiviazione - Ricorso per cassazione | È ammissibile solo nei casi di cui al sesto comma dell'art. 409 cod. proc. pen..
Stato
decisa il 1992-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/190470-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Ordinanza di archiviazione - Ricorso per cassazione

La materia dell'impugnazione del provvedimento reso a seguito dell'udienza in camera di consiglio, fissata dal giudice che non accoglie la richiesta di archiviazione (art. 409, commi 2 e 4 cod. proc. pen.), è regolata (nel senso di consentire il ricorso per cassazione solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per particolari casi di nullità) dal comma sesto del predetto art. 409, il quale, quindi, combinandosi con il fondamentale disposto dell'art. 568, comma primo, stesso codice, ha l'effetto di escludere l'impugnabilità dei provvedimenti di segno diverso dall'archiviazione nonché della stessa ordinanza che dispone l'archiviazione, se ricorrono casi di nullità diversi da quelli in cui il ricorso è invece espressamente previsto. (Nella specie era stato proposto ricorso avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P., provvedendo sulla richiesta di archiviazione, aveva, da un lato, disposto la formulazione dell'imputazione e, dall'altro, indicato ulteriori indagini da compiere, sul presupposto che, trattandosi di provvedimento emesso in camera di consiglio, lo stesso fosse ricorribile ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen.; la cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso osservando che i vari disposti dell'art. 127 sono applicabili nei vari particolari procedimenti in camera di consiglio solo in quanto nella relativa specifica disciplina non vi siano disposizioni derogative di quelle generali, come appunto nella fattispecie in questione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)