Sez. 1 - , Ordinanza n. 9371 del 16/04/2018 (Rv. 648446 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Provvedimento diverso dalla sentenza - Regime impugnatorio nella disciplina precedente alla novella dell’art. 360 c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Deducibilità del vizio di motivazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nel regime vigente prima della novella dell'art. 360 c.p.c. introdotta dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, avverso i provvedimenti diversi dalla sentenza, impugnabili solo con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., era consentito dedurre esclusivamente la violazione di legge, sicchè le censure attinenti al vizio di motivazione erano ammissibili solo se riflettenti la materiale omissione o mera apparenza della stessa nel provvedimento impugnato, l'inidoneità delle argomentazioni espresse a rivelare la "ratio decidendi" del medesimo, ovvero l'inconciliabilità logica fra loro (o alla loro obiettiva incomprensibilità), rimanendo inammissibile la denuncia del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. in relazione ai vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)