Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 29/01/2010 (Rv. 611245 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Sentenza in materia di opposizione all'esecuzione - Regime impugnatorio nella disciplina di cui all'art. 616 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 52 del 2006 - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Deducibilità del vizio di motivazione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
La sentenza emessa a seguito di opposizione all'esecuzione - nel regime previsto dall'art. 616 cod. proc. civ., nel testo vigente a seguito della modifica intervenuta con l'art. 14, comma primo, della legge 24 febbraio 2006, n. 52 - poteva essere impugnata solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., e, quindi, per violazione di legge; ne consegue che le censure attinenti al vizio di motivazione erano ammissibili solo se riflettenti la materiale omissione o mera apparenza della stessa nel provvedimento impugnato, l'inidoneità delle argomentazioni espresse a rivelare la "ratio decidendi" del medesimo, ovvero l'inconciliabilità logica fra loro (o alla loro obiettiva incomprensibilità), rimanendo inammissibile la denuncia del motivo ex art. 360, n. 5), cod. proc. civ. in relazione ai vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. (Fattispecie relativa al ricorso per cassazione proposto avverso sentenza resa in sede di opposizione all'esecuzione fondata su un lodo arbitrale munito della formula esecutiva, con cui erano state prospettate la violazione dei canoni codicistici di ermeneutica contrattuale e l'insufficienza o irrazionalità della motivazione in ordine alle "quaestiones facti").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)