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Sez. L, Sentenza n. 10084 del 01/08/2000 (Rv. 539024 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Blocco degli incrementi retributivi ex art. 7 decreto legge 19 settembre 1992 n. 384 - Ambito soggettivo di applicazione - Dipendenti degli enti autonomi portuali - Inclusione.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539024-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE

La disposizione di blocco degli incrementi retributivi, di cui all'art. 7, comma primo, del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438, deve applicarsi - com'è dato evincere dal terzo periodo del primo comma di tale articolo -, oltre che al personale disciplinato da leggi particolari (Sicurezza pubblica, Forze armate, C.N.R., Borse di commercio, Carceri e società commerciali) ed a quello dipendente da enti pubblici non economici, anche al personale degli enti pubblici economici che, organizzati in forma imprenditoriale e pertanto con rapporto di lavoro privatistico, si limitino alla produzione di servizi di pubblica utilità; fra tali enti economici devono ricomprendersi anche gli enti autonomi portuali, ai cui dipendenti, pertanto, devono ritenersi inconcedibili, per tutto l'anno 1993, i miglioramenti economici previsti da contratti collettivi (se non nella misura forfettariamente stabilita di lire 20.000 mensili) e gli incrementi retributivi conseguenti ad automatismi stipendiali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)