Sez. L - , Ordinanza n. 32166 del 05/11/2021 (Rv. 662673 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM | Uffici scolastici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - “Legitimatio ad causam” - Carenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM
Gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono privi di legittimazione processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P.R. n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16 com. 1 lett. F, DPCM 30/09/2020 art. 7, DPR 21/12/2007 num. 260 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)