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Sez. L, Sentenza n. 6460 del 17/03/2009 (Rv. 607470 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Dirigenti delle istituzioni scolastiche - Poteri spettanti - Limitazione all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria - Potere di promuovere e resistere alle liti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607470-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

In tema di poteri dei dirigenti pubblici, ai dirigenti delle istituzioni scolastiche competono, in base all'art. 25 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, funzioni decisamente più ridotte rispetto a quelle spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, e limitati all'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria, con la conseguenza che ai primi non spetta il potere di promuovere e resistere alle liti, che è, invece, esplicitamente previsto (dall'art. 16 del citato d.lgs. n. 165 del 2001) per i dirigenti di uffici dirigenziali generali. (Nella specie, la sentenza di merito aveva escluso la legittimazione passiva di un dirigente scolastico in relazione ad una domanda di repressione di condotta antisindacale proposta nei suoi diretti confronti da una organizzazione sindacale; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, osservando, altresì, che la legittimazione passiva del dirigente scolastico non poteva ammettersi neppure come rappresentante dell'istituto).

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1997 num. 59 art. 21, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 25 bis, Decreto Legisl. 06/03/1998 num. 59 art. 1, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)