Sez. 3, Sentenza n. 3161 del 11/01/1984 Ud. (dep. 11/04/1984) Rv. 163561 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - PRIVATO CHE EMETTE, SU DELEGA DELL'AUTORITÀ, I CERTIFICATI DI PROVENIENZA DEGLI OLI MINERALI - CONFIGURABILITÀ DEI DELITTI DI FALSITÀ IDEOLOGICA E CORRUZIONE COMMESSI DA PUBBLICO UFFICIALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEDOTTA SULLA INESISTENZA O MINORE GRAVITÀ DEI REATI NEL CASO IN CUI IL PRIVATO RICHIEDA IL RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDESIMO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA - RATIO.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - PRIVATO CHE EMETTE, SU DELEGA DELL'AUTORITÀ, I CERTIFICATI DI PROVENIENZA DEGLI OLI MINERALI - CONFIGURABILITÀ DEI DELITTI DI FALSITÀ IDEOLOGICA E CORRUZIONE COMMESSI DA PUBBLICO UFFICIALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEDOTTA SULLA INESISTENZA O MINORE GRAVITÀ DEI REATI NEL CASO IN CUI IL PRIVATO RICHIEDA IL RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDESIMO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA - RATIO.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 479 (o 480) (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale) e 319 cod. pen. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), in relazione all'art. 3 cost., dedotta sull'assunto che diverse o meno gravi o addirittura inesistenti sarebbero le conseguenze penali, nel caso, di libera scelta, in cui il privato preferisce far rilasciare il certificato H ter 16 (di provenienza degli oli minerali) dalla pubblica amministrazione anziché rilasciarlo egli stesso come concessionario di un libero deposito. Innanzitutto, perché profondamente diverse sono le fattispecie considerate (nel primo caso, il privato fornisce false notizie ed esibisce falsi documenti alla pubblica amministrazione, per indurla nell'errore del rilascio del certificato, mentre nel secondo, quale delegato della pubblica amministrazione e quindi nella veste di pubblico ufficiale Forma egli stesso l'atto falso) e non si può quindi pretendere per entrambe lo stesso trattamento giuridico penale; in secondo luogo, perché allorquando il privato, titolare di un libero deposito si rivolge alla pubblica amministrazione per ottenere il certificato suddetto, non deve solo fornire informazioni o attestare fatti (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 cod. pen.), ma deve anche esibire in visione le scritture contabili obbligatorie, ragion per cui, per indurre il funzionario preposto in errore, svariati sono i falsi che dovrebbero allo scopo essere preordinati.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 480, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)