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Sez. L - , Ordinanza n. 2941 del 01/02/2023 (Rv. 666815 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Obbligo contributivo assolto dal datore di lavoro con l'INPS, anziché con l'INPGI - Scusabilità dell'errore ex art. 1189 c.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666815-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 c.c., e ciò in quanto

l'operatività di detta norma presuppone un errore scusabile, della cui prova è onerato chi l'invoca, non configurabile nella specie, perché il datore non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti.

Cod. Civ. art. 1189, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)