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Sez. 5, Sentenza n. 5277 del 15/03/2004 (Rv. 571183 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese ex art. 24 legge n. 413 del 1991 - Imposta sostitutiva - Obbligazione - Esenzione per le cooperative agricole ex art. 4 d. l. n. 16 del 1993 - Natura - Agevolazione tributaria - Retroattività - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571183-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

L'esonero dall'obbligo - imposto dagli artt. 24 e segg. della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - di rivalutazione dei beni immobili delle imprese e dalla conseguente obbligazione tributaria di pagamento dell'imposta sostitutiva di quelle sui redditi, riconosciuto, in favore delle cooperative agricole, dall'art. 4 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, costituisce norma di favore, in quanto introduttiva di un beneficio in senso lato, ed è pertanto caratterizzata, per la sua natura di legge agevolativa, da specificità, specialità e straordinarietà, potendo assumere efficacia retroattiva solo in forza di espressa disposizione (nella fattispecie, si è escluso che l'esonero potesse trovare applicazione per i periodi d'imposta 1991 e 1992, i cui rapporti si erano già definiti all'entrata in vigore - 23 gennaio 1993 - del decreto legge in parola).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 4, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 24, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)