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Sez. 4, Ordinanza n. 48469 del 07/12/2011 Cc. (dep. 28/12/2011) Rv. 251934 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE | Specificità dei motivi di appello - Applicabilità del "favor impugnationis".
Stato
decisa il 2011-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251934-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale ancorché la difesa avesse prospettato doglianze non scollegate dagli accertamenti indicati nella sentenza di primo grado, confrontandosi con essi e, pertanto, formulando motivi di appello dotati delle necessarie, sia pure ridotte all'essenziale, connotazioni di specificità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)