Sez. 1, Sentenza n. 1068 del 15/04/1971 (Rv. 351107 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA IN APPELLO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI NON ACCOLTE IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE ESPLICITA IN APPELLO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Alla parte, che intenda in grado di appello provocare il riesame delle proprie tesi respinte dal primo giudice, incombe l'Onere di investire la relativa decisione con uno specifico motivo di gravame o, quanto meno, di dedurre ritualmente le eccezioni non accolte in primo grado, essendo necessario che la volonta di sottoporre al giudice superiore le domande o le eccezioni disattese nel precedente giudizio sia manifestata esplicitamente. (nella specie, e stato ritenuto che un motivo unico di gravame, interamente dedicato a riproporre una tesi principale, non potesse comprendere anche altra tesi subordinatamente proposta in primo grado e non potesse essere integrato dal contenuto della comparsa conclusionale). (V 996'70, mass n 346496' 3096'69, mass n 343030).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)