Sez. U, Sentenza n. 22624 del 08/11/2010 (Rv. 614745 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Deliberazione del Consiglio dell'ordine di inizio del procedimento disciplinare - Impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense - Ammissibilità - Fondamento - Valutazione dell'attinenza delle doglianze alla legittimità della delibera medesima - Compito del C.N.F. - Sussistenza - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, al fine di consentire, nell'attuazione dei principi del giusto processo, della sua ragionevole durata e dell'effettività della tutela, di cui all'art. 111, primo e secondo comma, Cost., un più rapido intervento giudiziario sulla legittimità dell'avvio del procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense volto a censurare la decisione con la quale il locale Consiglio dell'Ordine abbia stabilito d'iniziare il procedimento medesimo, restando affidata alla prudenza del Consiglio nazionale forense la valutazione, caso per caso, della circostanza che l'eccezione sollevata dal ricorrente sia attinente, in via esclusiva, alla legittimità della deliberazione contestata. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto che le censure, riguardanti l'incompetenza territoriale del locale Consiglio dell'Ordine e la genericità degli addebiti, attenessero entrambe all'ambito dei presupposti di legittimità della delibera di avvio del procedimento disciplinare).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 50, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)