Sez. U, Sentenza n. 28335 del 22/12/2011 (Rv. 620149 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Atto di apertura del procedimento disciplinare - Natura decisoria - Esclusione - Conseguenze - Immediata ricorribilità davanti al Consiglio nazionale forense - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
L'atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell'ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una "decisione" ai sensi dell'ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, il quale non incide in maniera definitiva sul relativo "status" professionale e non decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura. Ne consegue che, avendo l'atto di apertura del procedimento il solo scopo di segnarne l'avvio con l'indicazione dei capi di incolpazione, esso non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense; né a diversa conclusione può giungersi alla luce dell'art. 111 Cost., poiché l'immediato intervento di un giudice terzo si traduce in un inevitabile aggravio dei tempi del procedimento amministrativo davanti al Consiglio dell'ordine territoriale, con lesione anche del principio di cui all'art. 97 Cost. (Principio di diritto enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)