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Sez. 3, Sentenza n. 3230 del 11/10/1968 (Rv. 336171 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE - GENESI DEL CONTRATTO E DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE DEL MEDIATORE - VOLONTA DELLE PARTI DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - NECESSITA - UTILIZZAZIONE DELL'OPERA DEL MEDIATORE - SUFFICIENZA - CONVINZIONE DI TRATTARE CON UN DIPENDENTE DELL'ALTRO CONTRAENTE - FALSA RAPPRESENTAZIONE DI UNA DELLE PARTI DEI RAPPORTI DI DIPENDENZA, DI COLLABORAZIONE O RAPPRESENTANZA - ESCLUSIONE DEL VINCOLO CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1968-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336171-01

MEDIAZIONE - IN GENERE - PROVVIGIONE - GENESI DEL CONTRATTO E DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE DEL MEDIATORE - VOLONTA DELLE PARTI DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - NECESSITA - UTILIZZAZIONE DELL'OPERA DEL MEDIATORE - SUFFICIENZA - CONVINZIONE DI TRATTARE CON UN DIPENDENTE DELL'ALTRO CONTRAENTE - FALSA RAPPRESENTAZIONE DI UNA DELLE PARTI DEI RAPPORTI DI DIPENDENZA, DI COLLABORAZIONE O RAPPRESENTANZA - ESCLUSIONE DEL VINCOLO CONTRATTUALE.*

Il contratto di mediazione,(e il conseguente diritto del mediatore alla provvigione,)non puo sorgere senza la volonta delle parti diretta a concluderlo. Tale volonta puo certo desumersi, per fatti concludenti, dalla stessa utilizzazione dell'opera dell'intermediario ma una siffatta tacita volonta e ovviamente da escludere se, in contrario, risulti che una delle parti ritenne di trattare con un dipendente dell'altro soggetto del contratto principale e che non pote, percio, intendere di assolvere un incarico di mediazione. La Costituzione del vincolo contrattuale e, pertanto, impedita dalla falsa rappresentazione che dei rapporti di dipendenza, rappresentanza o collaborazione abbia una delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)