Sez. 3 - , Ordinanza n. 26611 del 30/09/2021 (Rv. 662573 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - A DANARO - CONTI CORRENTI | Conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione dell’Ici - Art. 107 TFUE - Natura - Aiuto di Stato - Esclusione - Fondamento.
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Non costituisce "aiuto di Stato" ai sensi dell'articolo 107 TFUE la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell'imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane s.p.a., per consentire il versamento dell'imposta da parte dei contribuenti, e a pagare una commissione per la gestione di tale conto corrente, perché la commissione che i comuni impositori hanno l'obbligo di pagare ai concessionari per l'attività di riscossione dell'ICI da loro assicurata non è destinata a compensare i costi aggiuntivi che i concessionari sono tenuti a sopportare per l'obbligo di disporre del conto corrente presso Poste Italiane.
Cod. Civ. art. 2597, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., DPR 14/03/2001 num. 144 art. 3 com. 2, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 18 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 19 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)