diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3319 del 31/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995) Rv. 202134 - 01

Udienza preliminare - Udienza - Atti introduttivi - In genere | Provvedimenti del giudice dell'udienza preliminare di rigetto di eccezioni di nullità - Impugnabilità - Esclusione - Modi per dedurre la nullità - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-05-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202134-01

Udienza preliminare - Udienza - Atti introduttivi - In genere

Avverso il provvedimento che - in sede di udienza preliminare - abbia rigettato un'eccezione dell'imputato intesa a far dichiarare la nullità dell'udienza stessa, non è alcun mezzo di impugnazione; ed invero le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare - perché tempestivamente eccepite - vanno proposte al dibattimento subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. (Nella fattispecie, nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha dichiarato incensurabile il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare a aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'udienza preliminare per irrituale od omessa notifica dell'avviso ex art. 419, comma primo, cod. proc. pen. alle persone offese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)