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Sez. 6, Ordinanza n. 1230 del 08/04/1999 Cc. (dep. 13/05/1999) Rv. 213477 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE | Provvedimenti del giudice dell'udienza preliminare - Rigetto di eccezioni di nullità - Impugnabilità autonoma - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213477-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - IN GENERE

Non sono autonomamente impugnabili né il decreto con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone il giudizio a chiusura delle indagini preliminari né atti o provvedimenti propedeutici allo svolgimento dell'udienza preliminare. E ciò vale anche se si deduce una nullità assoluta ed insanabile in quanto la deducibilità in ogni stato e grado del procedimento concerne il momento della sua rilevabilità e non il mezzo attraverso il quale la nullità stessa va denunciata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)