Sez. 2, Sentenza n. 19 del 08/01/1964 (Rv. 300025 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELL'ATTIVO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - TRASFERIMENTO DI UN DIRITTO CONTROVERSO - MANCATO INTERVENTO NEL PROCESSO - SENTENZE EMESSE CONTRO LA SOCIETA IN LIQUIDAZIONE - EFFETTI.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELL'ATTIVO - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - TRASFERIMENTO DI UN DIRITTO CONTROVERSO - MANCATO INTERVENTO NEL PROCESSO - SENTENZE EMESSE CONTRO LA SOCIETA IN LIQUIDAZIONE - EFFETTI.*
L'assegnazione del residuo attivo del patrimonio sociale agli azionisti, a chiusura della liquidazione di una societa per azioni, da luogo ad una successione a titolo particolare nella titolarita dei singoli benì ne consegue che ove tale trasferimento, avendo ad oggetto un diritto controverso, si attui mentre e in corso il relativo processo, gli effetti nei confronti del successore a titolo particolare, che non sia intervenuto nel processo, delle sentenze pronunziate contro la societa in liquidazione(dante causa) sono quelli indicati nell'art.111 cod.proc.civ., che fa salve le norme sulla trascrizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)