Sez. 2, Sentenza n. 6183 del 16/03/2011 (Rv. 617421 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Legittimazione ad agire - Perdita della legittimazione in corso di giudizio - Improponibilità della domanda - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
La legittimazione ad agire, che sia esistente al momento dell'introduzione della lite ma venga meno nel corso del giudizio, non determina l'improponibilità della domanda, atteso che l'art. 111 cod. proc. civ., nel disciplinare il fenomeno della successione a titolo particolare nel rapporto giuridico controverso, stabilisce che, quando si verifichi tale ipotesi, il processo prosegua tra le parti originarie, salva la possibilità dell'intervento del cessionario e dell'estromissione del cedente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)