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Sez. 3, Sentenza n. 775 del 18/03/1971 (Rv. 350594 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE DI SALVAGUARDARE L'ASSICURATO - CONDIZIONI - ESPRESSA VOLONTA DEL DANNEGGIATO DI ESSERE RISARCITO - FORMA - DOMANDA GIUDIZIALE CONTRO L'ASSICURATO - NECESSITA - ESCLUSIONE - DOMANDA GIUDIZIALE CONTRO IL CONDEBITORE SOLIDALE DELL'ASSICURATO - RICHIESTA DEL CONDEBITORE DEL RIMBORSO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350594-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE DI SALVAGUARDARE L'ASSICURATO - CONDIZIONI - ESPRESSA VOLONTA DEL DANNEGGIATO DI ESSERE RISARCITO - FORMA - DOMANDA GIUDIZIALE CONTRO L'ASSICURATO - NECESSITA - ESCLUSIONE - DOMANDA GIUDIZIALE CONTRO IL CONDEBITORE SOLIDALE DELL'ASSICURATO - RICHIESTA DEL CONDEBITORE DEL RIMBORSO - SUFFICIENZA.*

L'Obbligo dell'assicuratore di adoperarsi per tenere l'assicurato indenne da responsabilita civile, all'uopo intervenendo anche con diretto pagamento al terzo, diviene concreto ed attuale con la manifestazione comunque verificatasi della inequivoca intenzione del terzo di ottenere il risarcimento del danno subito. Erra pertanto il giudice del merito nel ritenere che l'Obbligo dell'assicuratore debba considerarsi condizionato alla proposizione di una domanda giudiziale contro l'assicurato e che, di conseguenza, sia da negarsi Rilevanza alla domanda giudiziale proposta contro un condebitore dell'assicurato munito di regresso verso di lui e, perfino, alla manifestazione da parte del condebitore della volonta di ottenere il rimborso delle somme pagate. (V 2051'69, mass n 341306).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)