Sez. 3, Sentenza n. 3385 del 07/05/1988 (Rv. 458757 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - VERSAMENTO DELLO INDENNIZZO ALL'ASSICURATO PRIMA DELL'AVVENUTO RISARCIMENTO A FAVORE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - VERSAMENTO DELLO INDENNIZZO ALL'ASSICURATO PRIMA DELL'AVVENUTO RISARCIMENTO A FAVORE DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DELL'ASSICURATORE - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'accoglimento della domanda di indennizzo dello assicurato nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1917 cod. civ. - che sancisce l'Obbligo dell'assicuratore a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto - non occorre che l'assicurato fornisca la prova di avere corrisposto al danneggiato la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, essendo sufficiente che la pretesa del danneggiato risulti fondata, siccome già accertata giudizialmente, e sia divenuta attuale a seguito della manifestata intenzione del danneggiato stesso di essere risarcito. (V 1440/80, mass n 404991; (V 775/71, mass n 350594; (Conf 2332/71, mass n 353206).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)