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Sez. 3, Sentenza n. 1782 del 27/03/1979 (Rv. 398141 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ESSENZIALITA - DESUNZIONE DALLA FISSAZIONE NELL'INTERESSE DELL'ALTRO CONTRAENTE - INSUFFICIENZA - IMPROROGABILITA DESUNTA DALLA ESPRESSA VOLONTA DELLE PARTI O DA ELEMENTI OBIETTIVI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398141-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ESSENZIALITA - DESUNZIONE DALLA FISSAZIONE NELL'INTERESSE DELL'ALTRO CONTRAENTE - INSUFFICIENZA - IMPROROGABILITA DESUNTA DALLA ESPRESSA VOLONTA DELLE PARTI O DA ELEMENTI OBIETTIVI - NECESSITA.*

L'essenzialita del termine contrattualmente previsto per la prestazione di una delle parti, ai sensi ed agli effetti dell'art 1457 cod civ, non puo essere desunta dalla mera circostanza che esso risulti fissato nell'interesse dell'altro contraente, essendo a tal fine necessario che, per espressa volonta delle parti, o per elementi obiettivi forniti dalla natura e dell'oggetto del contratto, il termine medesimo risulti improrogabile. (V 1734/78, mass n 391146).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)