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Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 12/04/1978 (Rv. 391146 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391146-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - CONDIZIONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il termine per l'adempimento stabilito in un contratto deve ritenersi essenziale quando l'improrogabilita di esso risulti sia da elementi subbiettivi, e cioe dalla volonta manifestata dalle parti attraverso le espressioni usate, sia da elementi obbiettivi, e, cioe, dalla natura e dall'oggetto del contratto, la cui utilita economica perseguita dalle parti medesime andrebbe perduta con lo inutile decorso del termine pattuito. L'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla natura essenziale del termine non e sindacabile in Sede di legittimita se immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivato. (Conf 534/75, mass n 373840).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)