Sez. 5, Sentenza n. 6488 del 19/03/2007 (Rv. 597899 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - IN GENERE | Effetti - Distinzione del patrimonio dell'erede da quello del defunto - Responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti del "de cuius" - Limiti - Fattispecie in materia di debiti tributari.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - IN GENERE
Colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, come stabilito dall'art. 490, primo comma, cod. civ., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice (art. 470, primo comma), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'art. 490, secondo comma, cod. civ. L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, quindi, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere "ultra vires hereditatis", ovverossia al di là dei beni lasciati dal "de cuius".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)