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Sez. 3, Sentenza n. 4722 del 26/08/1982 (Rv. 422675 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA EREDI - DIVISIBILITÀ - OBBLIGAZIONI PARZIARIE DEGLI EREDI - ENTITÀ.*
Stato
decisa il 1982-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422675-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRA EREDI - DIVISIBILITÀ - OBBLIGAZIONI PARZIARIE DEGLI EREDI - ENTITÀ.*

Quando ad uno dei condebitori solidali succedono iure hereditatis due soggetti, sebbene fra costoro il debito si divida ipso iure in proporzione della loro quota ereditaria, le rispettive obbligazioni parziarie nei confronti del creditore debbono essere di tale entità da coprire, nel complesso, l'intero importo di cui il dante causa era debitore solidale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1295

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)