Sez. 1, Sentenza n. 12235 del 14/11/1992 (Rv. 479524 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - In genere | Clausole della separazione personale - Revisione - Presupposto - Sopravvenienza, dopo la separazione, di nuove circostanze - Sussistenza anche in caso di separazione consensuale omologata - Necessità - Estensione in caso di domanda di assegno di mantenimento non previsto nelle clausole - Insussistenza, all'epoca, dei requisiti per il mantenimento o rinuncia allo stesso - Irrilevanza.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - In genere
Al fine della revisione delle clausole della separazione personale dei coniugi, il presupposto della sopravvenienza, dopo la separazione stessa, di nuove circostanze, deve sussistere anche nel caso di separazione consensuale omologata, e pure quando si reclami l'assegno di mantenimento non previsto nelle clausole di essa, senza possibilità di distinguere a secondo che tale mancata previsione discenda dal riconoscimento dell'insussistenza all'epoca dei requisiti per il mantenimento, ovvero da rinuncia allo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)