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Sez. 1, Sentenza n. 4794 del 24/05/1996 (Rv. 497761 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Facoltà di revisione - Fonte legale - Rinuncia alla revisione contenuta in una clausola della separazione consensuale - Inefficacia.
Stato
decisa il 1996-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497761-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

In tema di separazione personale, la facoltà di chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento, nell'ipotesi di sopravvenienza di giustificati motivi, in quanto accordata direttamente dalla legge (art. 156 cod. civ.), non trova ostacolo in una clausola della separazione consensuale che, fissando l'assegno in una quota del reddito lavorativo "attuale" del coniuge onerato, sia interpretabile come una rinunzia definitiva alla revisione dell'assegno in conseguenza dell'aumento dei redditi del detto coniuge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)