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Sez. 3, Sentenza n. 6408 del 28/11/1988 (Rv. 460737 - 01)

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL CONDUTTORE - COSE IMMOBILI (PICCOLE RIPARAZIONI) - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - RIPARAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE - OBBLIGO DEL CONDUTTORE - CONSEGUENZE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE LIMITATA ALLA MANCATA ESECUZIONE DELLA PICCOLA MANUTENZIONE E AL DETERIORAMENTO DEL BENE RISULTANTE DA UN USO DIFFORME DA QUELLO PATTUITO.*
Stato
decisa il 1988-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460737-01

LOCAZIONE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL CONDUTTORE - COSE IMMOBILI (PICCOLE RIPARAZIONI) - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - RIPARAZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE - OBBLIGO DEL CONDUTTORE - CONSEGUENZE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE LIMITATA ALLA MANCATA ESECUZIONE DELLA PICCOLA MANUTENZIONE E AL DETERIORAMENTO DEL BENE RISULTANTE DA UN USO DIFFORME DA QUELLO PATTUITO.*

In materia di locazione di immobili urbani, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1576 e 1609 cod. civ., soltanto le riparazioni di piccola manutenzione, dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, devono essere eseguite, durante il rapporto, dal conduttore a sue spese; consegue che questi risponde, al termine della locazione, per il deterioramento risultante da un uso difforme da quello pattuito o dalla mancata esecuzione della piccola manutenzione, ma non del cattivo stato locativo dell'immobile al momento del rilascio conseguente ad un uso in conformità del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)