Sez. 3, Sentenza n. 880 del 08/02/1990 (Rv. 465199 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - USO DELLA COSA LOCATA CONFORME AL CONTRATTO E IMPIEGO DI MEDIA DILIGENZA - DETERIORAMENTO - ELIMINAZIONE O CURA DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - USO DELLA COSA LOCATA CONFORME AL CONTRATTO E IMPIEGO DI MEDIA DILIGENZA - DETERIORAMENTO - ELIMINAZIONE O CURA DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE.*
La norma dettata dagli artt. 1576, comma primo, e 1609 cod. civ., secondo la quale le riparazioni di piccola manutenzione devono essere eseguite nel corso del rapporto, dal conduttore a sue spese, non comporta che il conduttore sia tenuto, al momento del rilascio, ad eliminare a sue spese le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per l'uso fattone durante la durata del contratto in conformità di questo e con l'impiego di una media diligenza, giacché il deterioramento derivato da tale uso si pone come limite all'Obbligo del conduttore di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stato in cui l'aveva ricevuta. (V 1856/80, mass n 405480; (Conf 6408/88, mass n 460737).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576 com. 1, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)