Sez. 1, Sentenza n. 1612 del 14/02/2000 (Rv. 533812 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Carenze materiali ed affettive del minore - Sussistenza - Verifica - Necessità - Conseguente irreparabile pregiudizio del minore - Verifica - Necessità - Insufficienze o patologie mentali anche permanenti del genitore - Rilevanza - Condizioni e limiti.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE
Perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore devono risultare, all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sè, una situazione di grave pregiudizio per il minore, tale da arrecare un danno irreparabile alla sviluppo della personalità di quest'ultimo. Ne consegue che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, le insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, non rilevano "ex se", essendo in ogni caso necessario accertare se, in conseguenza di tali patologie, il genitore stesso sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico - fisica.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 148 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)