Sez. 1, Sentenza n. 120 del 09/01/1998 (Rv. 511385 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Insufficienze o patologie mentali dei genitori anche a carattere permanente - Sufficienza ai fini dello stato di adottabilità - Esclusione - Verifica delle reali carenze materiali e affettive e del relativo pregiudizio per il minore - Necessità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE
Perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità di un minore devono risultare, all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sè, una situazione di pregiudizio per il minore, tenuto anche conto dell'esigenza primaria che questi cresca nella famiglia di origine, esigenza che non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e / o educativi dei genitori. Ne consegue che, ai fini della dichiarazione di adottabilità, non è sufficiente che risultino insufficienze o malattie mentali dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se, in ragione di tali patologie, il genitore sia realmente idoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un'equilibrata e sana crescita psico - fisica.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 148 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)