Sez. 3, Sentenza n. 2448 del 11/07/1968 (Rv. 334866 - 01)
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA- RILEVABILITA D'UFFICIO - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI NON PROPOSTI - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA- RILEVABILITA D'UFFICIO - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI NON PROPOSTI - ESCLUSIONE.*
Il motivo posto a sostegno dell'eccezione d'incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione e per la preclusione della sua proposizione dopo il primo atto difensivo, stabilita nello art 38 cod proc civ, vincola l'attivita del giudice della parte che l'ha dedotto, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi diversi da quelli formulati dalla parte nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado ne alla parte e dato proporre, nel corso del giudizio, motivi nuovi rispetto a quello prospettati in limine o a questi apportare alcuna modificazione. (Conf alle sent n 1730'66, massima n 323370, n 16'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)