Sez. 3, Sentenza n. 1730 del 04/07/1966 (Rv. 323370 - 01)
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVO DEDOTTO A BASE DELLA ECCEZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO O DEDUCIBILITA IN PROSIEGUO DI MOTIVI DIVERSI - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVO DEDOTTO A BASE DELLA ECCEZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO O DEDUCIBILITA IN PROSIEGUO DI MOTIVI DIVERSI - ESCLUSIONE.*
Il motivo posto a sostegno dell'eccezione d'incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione e per la preclusione della sua proposizione dopo il primo atto difensivo, stabilita nell'art 38 cod proc civ, vincola l'attivita del giudice e quella della parte che l'ha dedotto, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi diversi da quelli formulati dalla parte nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, ne alla parte e dato proporre, nel corso del giudizio, motivi nuovi rispetto a quelli prospettati in limine o a questi apportare alcuna modificazione. (Conf 16/64; 2208/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)